Con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’IVA, se si acquista da un’impresa. Inoltre, per gli atti soggetti a imposta di registro, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
I vantaggi dunque sono notevoli: infatti, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione IVA, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta ad IVA, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: IVA ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.
Quanto ai presupposti, per poter richiedere l'agevolazione prima casa, l'acquirente deve rispettare i seguenti requisiti:
- l'abitazione che intende acquistare deve appartenere a determinate categorie catastali (sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9);
- non deve possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà), interamente o per quote, un altro immobile in tutto il territorio nazionale per il quale ha già fruito delle agevolazioni;
- non deve essere proprietario (o titolare di diritto d'uso, usufrutto o abitazione), nello stesso Comune, di altra casa di abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
- deve essere residente nel Comune in cui acquista la casa o stabilirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero svolgere la propria attività lavorativa nel suddetto Comune;
È importante, infine, sapere che la legge prevede ipotesi di "decadenza" dalle suddette agevolazioni, con rilevanti conseguenze in termini di recupero delle imposte e di pagamento di sanzioni.
(Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/Agevolazioni/Agevolazioni+per+acquisto+della+prima+casa)