Il cd. testamento biologico, o, come chiamato dal legislatore, Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT), è una disposizione/indicazione che la persona, in previsione della sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati trattamenti sanitari.
In particolare, la recente legge 2 dicembre 2017, n. 219 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Chi può fare "testamento biologico"?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può manifestare tale volontà mediante un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata dal notaio oppure una scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
Tuttavia, la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Le DAT si possono revocare o modificare?
Le DAT sono revocabili e/o modificabili in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate oppure, quando motivi di urgenza o altra impossibilità non consentano di rispettare la stessa forma, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Si può nominare una persona di fiducia che si interfacci con i medici?
La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario (nomina peraltro sempre revocabile) che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.
Le disposizioni possono essere disattese?
Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere disattese in alcune specifiche ipotesi e sempre di comune accordo tra il medico e il fiduciante: nel caso in cui le medesime dovessero apparire palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Il testamento biologico, infine, non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
IL RUOLO DEL NOTAIO nella redazione del testamento biologico.
Il Notaio potrà aiutare il disponente in questo delicato proposito, garantendo che la sua volontà trovi puntuale riscontro nell'atto, così da evitare che qualsivoglia incertezza possa porre nel nulla una volontà non ripetibile al momento del bisogno.
(Fonte: https://www.notariato.it/it/famiglia/testamento-biologico)