La fusione transfrontaliera costituisce un importante strumento nell'attuale panorama comunitario e di crescente attualità a seguito dell'intervento legislativo tramite il D. Lgs. 108/2008 che ha fornito una disciplina chiara e omogenea alla materia.
Si tratta della procedura di fusione cui partecipano società regolate dal diritto di ordinamenti diversi. Più precisamente, le operazioni di fusione possono definirsi intra comunitarie qualora coinvolgano due o più società di capitali residenti in stati membri diversi dell’Unione Europea.
L'operazione è regolata, in primo luogo, dall’art. 25, comma 3, L. 31 maggio 1995, n. 218, in base al quale «[...] le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati» e, in secondo luogo, dal decreto legislativo n. 108/2008 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2005/59/CE, e dagli articoli che il codice civile detta per le fusioni delle società (articoli 2501 e seguenti del codice civile) che si applicheranno, ove compatibili, alla società italiana partecipante alla fusione.
La procedura di fusione transfrontaliera può essere riassunta nelle seguenti fasi: la predisposizione del progetto di fusione; l'approvazione del progetto di fusione; l'elaborazione del "certificato preliminare"; l'atto di fusione; l'attestazione definitiva. Il procedimento si chiuderà con il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, dell'attestazione definitiva e dei certificati preliminari.
La procedura inizia con il progetto di fusione. Infatti, si prevede che gli organi societari che, in ciascun ordinamento, hanno la competenza ad assumere la relativa decisione, redigano un "progetto comune di fusione transfrontaliera".
Tale progetto comune deve - tra l'altro - contenere il tipo, la denominazione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; l'atto costitutivo e lo statuto della nuova società risultante dalla fusione; le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione; la data di efficacia della fusione transfrontaliera; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione; la data dalla quale partecipano agli utili le azioni o le quote attribuite per il concambio nonché, in generale, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera (art. 1 d. lgs n. 108/2008). Se poi le società che vi partecipano hanno dipendenti, il progetto di fusione dovrà prestare particolare attenzione ai profili occupazionali.
Il progetto di fusione deve essere poi approvato secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto della società italiana che partecipa all'operazione (art. 2502 comma 1 codice civile).
Tra la deliberazione e la stipula dell'atto di fusione deve intervenire il "certificato preliminare" ossia l'attestazione circa il legittimo espletamento della procedura prescritta nei vari paesi di appartenenza delle società partecipanti (art. 11 d. lgs n. 108/2008). Il certificato in esame è rilasciato, per le società italiane, dal Notaio italiano. Entro sei mesi da quando viene rilasciato, tale certificato sarà poi trasmesso alla autorità competente per il controllo di legittimità della fusione.
A ciò segue l'atto di fusione, il quale è un atto pubblico, che sarà redatto, ove la società risultante dalla fusione sia italiana, dal Notaio italiano una volta espletato il controllo di legittimità (artt. 12 e 13 d. lgs n. 108/2008).
Alla stipula dell'atto di fusione seguono due adempimenti fondamentali: l'attestazione definitiva (ossia l'attestazione dell'avvenuto espletamento del controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera), che, se la società risultante dalla fusione è una società italiana, dovrà essere redatta dal Notaio che ha stipulato l'atto di fusione, e il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione medesimo, dell'attestazione definitiva e dei certificati preliminari.
(Fonte: "La fusione transfrontaliera e internazionale" di Angelo Busani. E http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=21/2104&mn=3)