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Le nostre competenze

Il nostro Studio notarile vanta una pluriennale esperienza nei settori del diritto civile e societario italiano. Grazie alla nostra competenza qualificata siamo in grado di assistere i clienti, anche stranieri, in modo mirato in tali settori, anche con riferimento agli aspetti fiscali.
In particolare, lo Studio si occupa di acquisti e alienazioni di immobili nel territorio italiano, successioni transfrontaliere e operazioni societarie internazionali.

Anche la legge notarile prende in considerazione l'ipotesi dello straniero che non conosce la lingua italiana: se il Notaio conosce la lingua straniera l'atto potrà essere rogato in lingua straniera. In caso contrario, l'atto potrà essere comunque ricevuto ma con l'intervento di un interprete, che sarà scelto dalle parti.
Per la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, inoltre, la legge prevede che tutti gli atti possano essere redatti anche esclusivamente in lingua tedesca e - se necessario - integrati con la traduzione in lingua italiana.
Lo Studio, in virtù delle conoscenze linguistiche possedute da entrambi i Notai, è in grado di offrire consulenza ed assistenza nella lingua tedesca, italiana ed inglese. Per quanto riguarda ogni altra lingua, si avvale dell'assistenza di traduttori ufficiali.
 

Le particolarità della stipula con lo straniero

La stipulazione da parte del Notaio di atti pubblici o scritture private autenticate presenta particolarità laddove all'atto partecipi una o più parti che non sono cittadini italiani. In tali ipotesi, il Notaio applica regole che definiscono i limiti entro cui i cittadini stranieri possono compiere atti giuridici in Italia.
Il cittadino extra-comunitario può compiere atti giuridici con effetti valevoli in Italia solo al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: se egli è regolarmente soggiornante presso il nostro Paese (condizione attestata dal permesso di soggiorno) o qualora sia consentito a un cittadino italiano compiere quegli stessi atti giuridici nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia (c.d. condizione di reciprocità).
Infine, in base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE.
 
 

FAQ

Il ruolo del Notaio in ambito internazionale
 
Il ruolo del Notaio in ambito internazionale è molto vasto: di seguito alcuni esempi.

- Certificato Successorio Europeo
- Acquisti e alienazioni di immobili nel territorio italiano
- Successioni transfrontaliere e operazioni societarie internazionali
Che cos’è il certificato successorio europeo?
 
Il Regolamento UE n. 650/2012 ha istituito il c.d. Certificato Successorio Europeo valevole per le successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.
Il Certificato nasce con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, vista la disomogeneità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la varietà delle autorità coinvolte. Si tratta, in particolare, di un documento che può essere utilizzato dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari e dagli amministratori dell’eredità che hanno la necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, in uno Stato membro UE diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria.
Presupposto indefettibile è l’apertura di una successione che presenti aspetti di internazionalità. Il Certificato Successorio Europeo postula, infatti, che la situazione conseguente a una successione ereditaria debba essere dimostrata in un Paese UE diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria.
In Italia, il Certificato Successorio Europeo dev'essere rilasciato da un Notaio, su richiesta delle persone a ciò legittimate dal medesimo Regolamento, ovverosia gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e gli amministratori dell’eredità.
 
Cos'è la fusione transfrontaliera?
 
La fusione transfrontaliera costituisce un importante strumento nell'attuale panorama comunitario e di crescente attualità a seguito dell'intervento legislativo tramite il D. Lgs. 108/2008 che ha fornito una disciplina chiara e omogenea alla materia.
Si tratta della procedura di fusione cui partecipano società regolate dal diritto di ordinamenti diversi. Più precisamente, le operazioni di fusione possono definirsi intra comunitarie qualora coinvolgano due o più società di capitali residenti in stati membri diversi dell’Unione Europea.
L'operazione è regolata, in primo luogo, dall’art. 25, comma 3, L. 31 maggio 1995, n. 218, in base al quale «[...] le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati» e, in secondo luogo, dal decreto legislativo n. 108/2008 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2005/59/CE, e dagli articoli che il codice civile detta per le fusioni delle società (articoli 2501 e seguenti del codice civile) che si applicheranno, ove compatibili, alla società italiana partecipante alla fusione.
La procedura di fusione transfrontaliera può essere riassunta nelle seguenti fasi: la predisposizione del progetto di fusione; l'approvazione del progetto di fusione; l'elaborazione del "certificato preliminare"; l'atto di fusione; l'attestazione definitiva. Il procedimento si chiuderà con il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, dell'attestazione definitiva e dei certificati preliminari.
La procedura inizia con il progetto di fusione. Infatti, si prevede che gli organi societari che, in ciascun ordinamento, hanno la competenza ad assumere la relativa decisione, redigano un "progetto comune di fusione transfrontaliera".
Tale progetto comune deve - tra l'altro - contenere il tipo, la denominazione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; l'atto costitutivo e lo statuto della nuova società risultante dalla fusione; le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione; la data di efficacia della fusione transfrontaliera; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione; la data dalla quale partecipano agli utili le azioni o le quote attribuite per il concambio nonché, in generale, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera (art. 1 d. lgs n. 108/2008). Se poi le società che vi partecipano hanno dipendenti, il progetto di fusione dovrà prestare particolare attenzione ai profili occupazionali.

Il progetto di fusione deve essere poi approvato secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto della società italiana che partecipa all'operazione (art. 2502 comma 1 codice civile).
Tra la deliberazione e la stipula dell'atto di fusione deve intervenire il "certificato preliminare" ossia l'attestazione circa il legittimo espletamento della procedura prescritta nei vari paesi di appartenenza delle società partecipanti (art. 11 d. lgs n. 108/2008). Il certificato in esame è rilasciato, per le società italiane, dal Notaio italiano. Entro sei mesi da quando viene rilasciato, tale certificato sarà poi trasmesso alla autorità competente per il controllo di legittimità della fusione.
A ciò segue l'atto di fusione, il quale è un atto pubblico, che sarà redatto, ove la società risultante dalla fusione sia italiana, dal Notaio italiano una volta espletato il controllo di legittimità (artt. 12 e 13 d. lgs n. 108/2008).
Alla stipula dell'atto di fusione seguono due adempimenti fondamentali: l'attestazione definitiva (ossia l'attestazione dell'avvenuto espletamento del controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera), che, se la società risultante dalla fusione è una società italiana, dovrà essere redatta dal Notaio che ha stipulato l'atto di fusione, e il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione medesimo, dell'attestazione definitiva e dei certificati preliminari.

(Fonte: "La fusione transfrontaliera e internazionale" di Angelo Busani. E http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=21/2104&mn=3)